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Circolare numero 2 del 15-06-2018 | 81 KB |
Facsimile comunicazione obbligo tracciabilità retribuzioni e metodi di pagamento | 39 KB |
pagamento stipendi in contanti vietato
Dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore (art. 1, co. 910-915 L.
27.12.2017, n. 205 – Legge di Bilancio 2018).
Lo scopo immediato della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva.
La norma introduce due elementi innovativi fondamentali: sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quali espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €; sul piano probatorio ribalta la presunzione invalsa, così che, con l’entrata in vigore della norma, la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
AMBITO DI APPLICAZIONE
L’ambito di applicazione è definito dal comma 912, che lo individua in riferimento a:
• rapporti di lavoro subordinato;
• collaborazioni coordinate e continuative;
• contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge n. 142/2001.
L’applicazione ai rapporti di lavoro subordinato è prevista “indipendentemente dalle modalità di
svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto”. Pertanto, rientrano nell’applicazione tutte le tipologie contrattuali quali, a titolo esemplificativo, i contratti a tempo determinato, a tempo parziale, di apprendistato, di lavoro intermittente. Quanto ai “contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, il riferimento non può che essere circoscritto ai contratti d’opera ex art. 2222 c.c. che presentino gli ulteriori elementi previsti dall’articolo 409 c.p.c., come modificato dall’art. 15 della Legge n. 22 marzo 2017, n. 81.
Ricordiamo che sono tali quelli che “[…] si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
Sorge qualche dubbio sulla previsione che coinvolge anche i rapporti di lavoro con i soci di cooperativa. Il citato comma 912 prevede infatti che sono compresi i “contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle
cooperative con i propri soci, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142″.
A tal fine va ricordato che la Legge n. 142/2001 regolamenta espressamente ed esclusivamente le
cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l’organizzazione del lavoro dei soci. L’art. 1, comma 3, della Legge n. 142/2001 recita: “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria
adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in
forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.
Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di
natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge,
nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.
Pertanto, l’interpretazione letterale della norma porterebbe ad un campo di applicazione più ampio di
quello previsto per i contratti stipulati dalla generalità dei datori di lavoro e committenti, giungendo a Studio Nappo
Consulenti del Lavoro
ricomprendervi ogni altro rapporto di lavoro, anche autonomo, diverso da quello coordinato e
continuativo. Sul punto è auspicabile un intervento chiarificatore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
RAPPORTI DI LAVORO ESCLUSI
Sono esclusi dal predetto obbligo, così come specificato dal comma 913 dell’art.1 della Legge n. 205/2017, i
rapporti di lavoro:
• instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001;
• domestico, rientranti nella Legge n. 339/1958, nonché quelli comunque rientranti nell’ambito di
applicazione dei CCNL per addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Devono inoltre ritenersi esclusi, poiché non rientranti tra i contratti espressamente riconducibili a quelli
richiamati al comma 912 dell’art.1 della Legge n. 205/2017, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini,
rapporti autonomi di natura occasionale.
RETRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’obbligo riguarda i soggetti individuati che “corrispondono ai lavoratori la retribuzione […]”. I datori di
lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione esclusivamente attraverso una
banca o un ufficio postale, con una delle seguenti modalità:
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato
impedimento, ad un suo delegato.
L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. Sul piano operativo il datore di lavoro verosimilmente terrà conto delle scelte che faranno i lavoratori. In ogni caso, in mancanza di scelta da parte del lavoratore, in forza dell’obbligo di legge, il datore di lavoro potrà procedere al pagamento scegliendo una delle opzioni previste.
L’obbligo riguarda esclusivamente la corresponsione della remunerazione relativa all’attività svolta dal lavoratore, sia esso subordinato o autonomo, rientrante nel campo di applicazione della norma. Al fine di individuare quali siano le voci che rientrano nell’obbligo di pagamento con le modalità previste, si ritiene che occorre riferirsi a quegli elementi della retribuzione previsti dal contratto individuale e collettivo applicabile al rapporto di lavoro.
per la circolare completa -> Circolare numero 2 del 15-06-2018
Facsimile comunicazione obbligo tracciabilità retribuzioni e metodi di pagamento